La nostra cassa di previdenza, l'EPAP, ha trasmesso una email a tutti gli iscritti (Agronomi, Chimici, Geologi ed Attuari) all'interno della quale è inserito un link per scaricare il modulo per effettuare la domanda relativa a "all’indennità di sostegno del reddito per un importo pari a 600 euro, come introdotte dall’art.44 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020".
Il modulo, in pdf editabile, va trasmesso per PEC all'Ente.
Riporto qui di seguito la lettera del Presidente dell'EPAP dott. agr. Stefano Poeta.
Cara Collega, caro Collega,
in data odierna, 1 aprile, è stato pubblicato il decreto interministeriale che da applicazione all’indennità di sostegno del reddito per un importo pari a 600 euro, come introdotte dall’art.44 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020.
Pertanto tutti gli iscritti all’Ente che svolgono esclusivamente attività di libera professione alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano titolari di pensione possono richiedere dal 1 aprile 2020 al 30 aprile 2020 detta indennità per il tramite dell’Ente.
A riguardo si specifica che nel decreto pubblicato non è prevista per l’accesso al sussidio il requisito della regolarità contributiva. Si precisa altresì che in nessun documento ufficiale si parla di click day.
Vi ricordo che l’indennità può essere richiesta soltanto da coloro che nell’anno di imposta 2018 abbiano un reddito complessivo assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; ovvero, nello stesso anno di imposta 2018, avessero reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e i 50.000 euro e abbiano cessato l’attività (chiusura della partita IVA) nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) ovvero abbiano subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019 individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.
Se siete iscritti oltre che all’Epap ad altri Enti previdenziali dovete presentare la domanda ad un solo Ente.
Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e non è cumulabile ed è incompatibile con altre indennità di cui al decreto interministeriale di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 38 e 96 del decreto legge n.18/2020 e che la stessa non sono altresì riconosciuta ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Tutte queste informazioni le trovate specificate e dettagliate nell’autocertificazione che dovete compilare per accedere all’indennità.
Per velocizzare l’erogazione dell’indennità è molto importante che il modello venga compilato utilizzando la modalità editabile e inviato via pec all’indirizzo epap@epap.sicurezzapostale.it
Il Presidente
Stefano Poeta
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