Coronavirus - rimettiamo le mascherine

Nella giornata di ieri il Presidente della Regione Siciliana ha firmato una nuova ordinanza (in copia/incolla):

- È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi
- Sono  esclusi  dall’obbligo  di  utilizzo  della  mascherina  in  modo  continuativo  coloro  che svolgono  attività  motoria  intensa,  a  condizione  che  il  distanziamento  interpersonale  possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima
- Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati UE e/o extra UE ha l’obbligo di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia mediante  la  registrazione  sul  sito  sia  dandone  pronta  comunicazione  al  proprio  medico  di medicina generale o pediatra di libera scelta
- È fatto divieto di assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi. Sono escluse le sole  occasioni  di  iniziative  pubbliche  previste  dalla  legge  e/o  comunicate  all’Autorità  di pubblica sicurezza, per le quali l’organizzatore è comunque responsabile dell’assoluto rispetto delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio
- La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie  previste  dall’art.  650  del  Codice  penale  se  il  fatto  non  costituisce  reato  più grave

Rammento cosa recita l'art. 650 del Codice Penale:
Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità(1) per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene(2), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509](3), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00.



 

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