E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto riguardante la Salvaguardia dei vigneti eroici o storici.
Quali sono questi vigneti?
Si definiscono eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonche' i vigneti situati nelle piccole isole.
Si definiscono storici i vigneti la cui presenza e' segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti e' caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.
I vigneti eroici sono individuati in base al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- pendenza del terreno superiore al 30 per cento;
- altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- viticoltura delle piccole isole;
I vigneti storici di cui al precedente art. 2, comma 2, la cui presenza sulla superficie/particella fin da data antecedente al 1960 deve essere debitamente documentata, sono individuati dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate;
- presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come elencate nell'allegato 1
Sono, altresi', considerati storici:
- i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purche' la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;
- vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall'Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
- i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.
Interventi
Le tipologie di intervento sono volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei
vigneti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e rispondono prioritariamente ad uno o piu' dei seguenti parametri:
a) la conduzione del vigneto segue le pratiche tipiche di ciascun territorio quali, a titolo di esempio, densita' dell'impianto, forme di allevamento, sistemazioni idraulico-agrarie, uso di pali in legno e assicura comunque il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto e' inserito;
b) gli interventi effettuati prevedono il consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti quali, a titolo di esempio, muretti a secco, ciglioni, inerbimento, che preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico;
c) l'utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o autorizzati dagli specifici disciplinari di produzione dell'area in cui e' ricompreso il vigneto;
d) l'attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicita' delle produzioni riconducibili alla «viticoltura eroica o storica» anche attraverso l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento.
Riconoscimento della condizione di vigneto eroico o storico
- I soggetti interessati presentano alle regioni di competenza, secondo le modalita' dalle stesse stabilite, domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, allegando idonea documentazione comprovante quanto previsto dall'art. 3.
- L'istruttoria per l'ammissibilita' delle domande di cui al precedente comma, e' svolta dalle regioni. L'elenco dei vigneti riconosciuti storici o eroici e' tenuto dalle Regioni territorialmente competenti ed e' reso pubblico.
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