Quando la "Regione" legiferava, ed aveva a cuore gli interessi del agricoltura, ecco cosa si faceva, nel caso che ...
Art. 8 della L.R. n. 13/86
Ai coltivatori diretti, agli imprenditori a titolo principale e agli organismi associativi di cui rispettivamente ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5/a dell'art. 2, che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione con gli istituti ed enti di credito dei prestiti e dei mutui previsti dalla presente legge, è concessa da parte dell'Amministrazione regionale fidejussione per la differenza tra l'ammontare del finanziamento, compresi i relativi interessi, e il valore delle garanzie offerte maggiorate del valore attualizzato degli aiuti di cui agli articoli 4 e 5.
La fidejussione regionale è concessa nei casi in cui il credito non è assistibile dal «fondo interbancario» di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni e può operare anche ad integrazione dell'intervento del predetto «fondo interbancario».
La garanzia regionale concessa con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ha carattere sussidiario e diviene operante previa escussione del debitore principale limitatamente alle garanzie contrattuali definite [10].
Le procedure di riscossione coattiva debbono iniziare entro un anno dalla scadenza del prestito o per mancato pagamento di una rata annuale o di due rate semestrali consecutive.
La predetta garanzia copre la perdita degli istituti ed enti di credito per capitale, interessi, accessori e spese legali, quale risulterà al termine delle procedure.
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