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C'era una volta una "Regione" che legiferava in agricoltura, 7° puntata

 

Quando la Regione legiferava in agricoltura c'era anche un interesse verso la creazione di aziende agricole, cercando di ovviare ai problemi della "Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina", oggi sostituita dall'ISMEA.
La Regione, infatti con l'art. 33 della Lege Regionale n. 13/86 istituì la possibilità di sostituirsi alla "Cassa Contadina" (in gergo campagnolo) provvedendo ella stessa ad effettuare i mutui per l'acquisto.
Anno dopo anno, e puntualissimi, gli Ispettorati dell'Agricoltura istruivano le pratiche, con una tempistica ridottissima (a volte qualche mese), dando risposte agli agricoltori, non come adesso con l'ISMEA che apre un bando, con poche risorse, e poi ci vogliono da un anno e mezzo a due per veder completato l'iter dell'istanza.

Mutui per la proprietà coltivatrice

Art. 33.
Per favorire la formazione di unità aziendali efficienti e produttive è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui destinati all'ampliamento ed alla formazione della proprietà diretto- coltivatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Nella concessione dei mutui di cui al precedente comma, in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, deve essere data preferenza:
1) ai soggetti che intendono esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 con le modifiche e le integrazioni di cui all'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817;
2) a cooperative agricole di conduzione sia in proprietà che con divisione dei terreni tra i soci, purché esclusivamente costituite da lavoratori agricoli e/o da coltivatori diretti e dagli altri soggetti indicati al punto 1 dell'art. 2;
3) ai coltivatori diretti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7. comma secondo, punto 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817.
Sono altresì ammessi al beneficio del concorso regionale negli interessi i mutui di durata massima ventennale per l'acquisto di fondi rustici da parte di giovani di età non superiore ai 40 anni a condizione che;
a) i beneficiari siano in possesso di diploma di scuola superiore ad indirizzo agrario o di laurea in scienze agrarie o veterinarie;
b) i beneficiari non siano proprietari di altri fondi rustici, costituenti una idonea unità produttiva ai sensi dell'art. 31 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e non abbiano venduto nel quinquennio precedente fondi parimenti idonei;
c) i beneficiari non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo tali da occupare un tempo di lavoro superiore al 50 per cento del tempo totale di lavoro ed inoltre il reddito traibile da tale lavoro dipendente o autonomo non deve essere superiore a quello percepibile con l'insediamento nell'azienda agricola;
d) il fondo, per dimensioni a caratteristiche, sia suscettibile di procurare all'imprenditore un reddito annuo netto non inferiore all'ammontare delle retribuzioni medie lorde provinciali dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra agricoli e non superiore all'ammontare delle retribuzioni medie lorde provinciali dei dirigenti di azienda agricola;
e) l'acquirente, pena la decadenza dei benefici sull'acquisto, deve impegnarsi ad avviare, ove necessario, un piano di miglioramento del fondo entro il quinquennio successivo all'immissione in possesso.
Gli accertamenti necessari per l'applicazione del disposto del precedente comma sono di competenza degli ispettorati provinciali per l'agricoltura.
Alle operazioni si applicano le norme di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e alla legge 14 agosto 1971, n. 817 in quanto compatibili con il presente articolo.
I mutui previsti dal terzo comma usufruiscono della fidejussione regionale ai sensi dell'art. 8 [24].

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