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La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Tempo fa ho pubblicato un post sulla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ogni tanto mi chiedono nuovamente l'indirizzo internet, che è questo: https://www.commissioneaccesso.it/it/

Cos'è, cosa fa e quando va "interessata"?
A queste domande sul sito le risposte, che riporto in copia/incolla.

Il diritto di Accesso ai documenti amministrativi
Per "diritto di accesso" si intende, in base alla normativa vigente, il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.

Che cos'è la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1991 a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo. E' l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni. La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica ed integrazione della legge generale, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi poteri.

Quando e perchè rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Gli interessati possono ricorrere in via amministrativa alla Commissione avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito, o differimento dell'accesso) concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali o dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultraregionale. Inoltre, nel caso in cui le amministrazioni non adottino le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, le medesime sono adottate dalla Commissione.

Poteri della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Con la legge 11 febbraio 2005 n. 15 assume particolare rilievo la previsione di una tutela amministrativa innanzi alla Commissione. Il procedimento innanzi alla Commissione si svolge in tempi particolarmente rapidi e garantisce il rispetto del contradditorio, attraverso la notifica del ricorso ai controinteressati all'accesso; le sedute della Commissione non sono pubbliche; le parti possono adire la Commissione anche personalmente senza necessità dell'assistenza del difensore. La Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, chiede all'Amministrazione soccombente di riesaminare il provvedimento di diniego e di concedere l'accesso ai documenti richiesti. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso amministrativo non è alternativo a quello giurisdizionale. La Commissione, oltre ad adottare le determinazioni che le competono in materia di ricorsi, vigila affinchè sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Annualmente la Commissione redige una relazione sullo stato della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione che viene comunicata alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. L' organismo, essendo dotato di competenze tecniche, può proporre al Governo modifiche ai testi legislativi e regolamentari.

Rapporto tra la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e il Garante per la protezione dei dati personali
In caso di trattamento pubblico di dati personali, attesa la complementarietà tra il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza, è previsto un coordinamento tra la Commissione per l'accesso ed il Garante per la protezione dei dati personali mediante il meccanismo della richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante. In concreto, nelle ipotesi di ricorso presentato innanzi alla Commissione sarà richiesto il parere al Garante, e, nel caso di ricorso presentato al Garante, sarà richiesto il parere alla Commissione.

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