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Il fondo Agricat, 5° puntata


Pubblico ancora qualche altro punto del Regolamento del fondo Agricat.

CRITERI DI SCELTA DEI TECNICI INDIVIDUATI DAL FONDO PER L’ELABORAZIONE DEI RILIEVI CAMPIONARI

1. I rilievi campionari di cui all’articolo 8 comma 3 sono svolti da figure tecniche appositamente individuate dal Soggetto gestore ed in possesso dei requisiti di cui al comma 3 nella stima dei danni, riguardanti i prodotti oggetto di protezione e la tipologia di copertura praticata.

2. I tecnici incaricati sono i responsabili dei rilievi e possono essere coadiuvati da altri professionisti in grado di apportare contributi utili al miglior assolvimento dell’incarico.

3. Ciascun tecnico incaricato dovrà possedere i seguenti requisiti:

a) essere abilitato all’esercizio delle professioni ed essere regolarmente iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi - Dottori Forestali, Collegio dei Periti Agrari, Periti Agrari Laureati, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati;

b) non essere dipendente del Soggetto gestore o di altre società che, direttamente o indirettamente, facciano parte degli organi sociali dello stesso;

c) non essere iscritto al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del Codice;

d) non essere componente del Consiglio di Amministrazione di società, né avere incarichi di qualsiasi genere anche non remunerati, in società di intermediazione assicurativa o riassicurativa;

e) non operare in conflitto di interesse. Sussiste tale rischio quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni del Tecnico è compromesso per motivi familiari, affettivi, politici o affinità nazionale, interesse economico o qualsiasi altro interesse condiviso con un destinatario. E’ configurabile come conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

i) effettuazione di qualsiasi attività inerente il percepimento di contributi FEAGA e FEASR da parte del soggetto che conduce una o più delle unità territoriali da sottoporre a verifica;

ii) percepimento di compensi anche indiretti comunque finalizzati alla fornitura di prodotti, attrezzature e servizi per l’agricoltura nei confronti del soggetto che conduce una o più delle unità territoriali da sottoporre a verifica;

f) godere dei diritti civili;

g) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2,, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

h) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi; 

i) nei cui confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Ai fini della scelta e del coordinamento delle attività dei tecnici, il Soggetto gestore può delegare all’operatore economico aggiudicatario della gara a procedura aperta, suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo agricolo nazionale (Sian) -ID 1774 - Lotto 2 - Servizi tecnici-agronomici. L’operatore economico così individuato avrà l’obbligo di:

a) fornire l’elenco dei tecnici incaricati prima dell’inizio dell’attività peritale, con l’evidenza dei dati seguenti:

i) Cognome e nome

ii) Luogo e data di nascita

iii) Ordine di appartenenza, numero e data di iscrizione

iv) Codice fiscale

v) Sede operativa

vi) Recapito telefonico

vii) Indirizzo e-mail

viii) Pec

b) dichiarare esplicitamente di aver verificato che ciascun tecnico incaricato sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3



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