1. Il calcolo dell’indennizzo è effettuato secondo le seguenti modalità:
a) si verifica il superamento della soglia minima di danno di cui al PGRA vigente per l’anno in corso che è accertato per ciascuna combinazione CUAA/comune/evento per l’intera produzione di cui all’allegato 1 del PGRA:
i) in presenza di polizze di assicurazione CAT: l’indennizzo sarà calcolato sulla base delle risultanze dell’attività del perito incaricato dalla compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura;
ii) in assenza di polizze di assicurazione si applicherà l’indennizzo di area secondo quanto previsto dal PGRA vigente;
b) se accertato il superamento della soglia di cui alla lettera a), si procede al calcolo del valore protetto per ciascun prodotto, che è pari al valore indice annuo espresso in €/ha, così come pubblicato nel PGRA, moltiplicato per la superficie coltivata oggetto di denuncia e ricadente all’interno dell’area individuata come danneggiata, espressa in ettari;
c) si procede al calcolo dell’indennizzo al lordo della franchigia, pertanto, al valore protetto di cui alla lettera b) si applica la percentuale di danno stabilita, così come calcolata alla lettera a);
d) al valore protetto di cui alla lettera b) si applica la franchigia prevista dal PGRA;
e) una volta calcolata, la franchigia di cui alla lettera d) sarà detratta dal valore di cui alla lettera c);
f) al risultato positivo di cui alla lettera e) si applica il limite di indennizzo così come stabilito dal PGRA; l’importo così ottenuto rappresenta l’indennizzo.
2. La disponibilità finanziaria del Fondo è comunicata dal Soggetto gestore con le modalità previste dall’art. 21, a partire dal 2024, entro il 31 luglio di ciascun anno con riferimento all’anno precedente. Il Soggetto gestore del Fondo determina le indennità da corrispondere agli agricoltori partecipanti aventi diritto nel limite della disponibilità finanziaria annuale. Nel caso in cui il totale degli indennizzi superi la disponibilità totale del Fondo, si procederà al riproporzionamento lineare.
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