EROGAZIONI E SOVRACOMPENSAZIONE
1. Le erogazioni del Fondo agli agricoltori partecipanti non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti di cui all’articolo 14.
2. L’erogazione dell’indennizzo può avvenire in più rate.
3. Il Soggetto gestore del Fondo predispone gli elenchi di liquidazione in ragione della disponibilità di cassa e li trasmette ad AGEA, la quale opera dei controlli di qualità e conformità alle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e unionale
4. La verifica di sovracompensazione per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo AgriCat con altri regimi di gestione del rischio, in applicazione dell'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è operata da AGEA. Tale verifica è eseguita per ciascuna combinazione CUAA/Comune/prodotto/evento ammissibile all’indennizzo del Fondo, che abbia registrato un risarcimento in virtù di una copertura assicurativa agevolata di cui all’articolo 3 del PGRA o di un Fondo di cui al Capo III del PGRA medesimo, controllando che il valore cumulato dei suddetti risarcimenti e dell’indennizzo del Fondo AgriCat non ecceda il valore massimo della mancata produzione accertata in sede peritale dalla Compagnia di assicurazione, ovvero dal Fondo di cui al Capo III suddetto e rideterminando, se del caso, l’importo degli indennizzi del Fondo AgriCat sino all’importo massimo consentito.
5. AGEA, dopo aver provveduto ai pagamenti, ne informa i beneficiari e comunica gli esiti delle verifiche al Fondo AgriCat
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