Continuo oggi a pubblicare articoli del disegno di legge sul riordino dei Consorzi di Bonifica siciliani.
Art. 2.
Attività e interventi di bonifica e di irrigazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 1
costituiscono interventi di bonifica e di irrigazione:
a) la sistemazione e l'adeguamento delle opere di
raccolta, di approvvigionamento, di utilizzazione e
distribuzione di acque superficiali e di falda,
prevalentemente a uso irriguo, nonché della rete
scolante;
b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi
d'acqua funzionali alle esigenze dei consorzi, comprese
le opere idrauliche sulle quali siano stati eseguiti
interventi ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215;
c) le opere di difesa idrogeologica e di
rinsaldamento dei versanti e recupero delle zone
franose;
d) gli impianti di sollevamento e di derivazione
delle acque; le opere di regimazione, di adduzione, di
distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici
e ogni altra azione di tutela e di utilizzazione delle
acque reflue ad uso agricolo e di tutela delle acque
sotterranee;
e) gli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani
depurati e affinati ai fini irrigui secondo quanto
disposto dall'articolo 166 del decreto legislativo n.
152/2006;
f) gli acquedotti rurali;
g) le azioni e gli interventi per la realizzazione
degli usi plurimi delle acque irrigue;
h) le opere idrauliche già definite di terza
categoria ricadenti nei comprensori di bonifica e di
irrigazione;
i) le opere di completamento, di adeguamento
funzionale e alle norme di legge, di ammodernamento
degli impianti e delle reti irrigue e di scolo nonché
per l'estensione dell'irrigazione con opere di
raccolta, di adduzione e di distribuzione delle acque
irrigue;
j) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani
e dei programmi adottati dall'Autorità di bacino del
distretto idrografico della Regione siciliana;
k) gli interventi di ottimizzazione della gestione
irrigua finalizzati al contenimento delle perdite e
degli sprechi mediante sistemi di telecontrollo sulle
vasche di accumulo e sulle condotte adduttrici;
l) gli interventi di manutenzione straordinaria degli
impianti irrigui (dighe, opere di presa, adduttori,
vasche di accumulo e reti) e di completamento della
riconversione in reti tubate delle reti irrigue a pelo
libero;
m) gli interventi di ammodernamento degli impianti e
delle centrali di sollevamento, anche mediante
l'integrazione di schemi irrigui al fine di cogliere le
potenzialità idroelettriche, finalizzati all'aumento
della sostenibilità economica e ambientale del loro
esercizio;
n) gli interventi di riefficientamento di opere di
sbarramento finalizzati al raggiungimento dei massimi
livelli di invaso;
o) gli interventi di completamento degli schemi
idrici, comprese le opere di sbarramento e di
interconnessione degli invasi, già in esercizio o in
fase di realizzazione;
p) le alzaie e gli argini, anche utilizzabili come
percorsi di viabilità lenta, con salvaguardia della
relativa funzionalità ai fini della manutenzione del
reticolo idrico;
q) gli interventi finalizzati alla manutenzione e al
ripristino delle opere di cui al presente articolo,
necessari per il ripristino della funzionalità delle
opere danneggiate da eventi naturali, nonché le opere
di prevenzione finalizzate alla riduzione dei rischi;
r) le infrastrutture di supporto per la realizzazione
e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti
lettere.
2. Le opere realizzate nell'ambito degli interventi e
delle attività di cui al comma 1, appartengono al
demanio della Regione e sono concesse in uso ai
consorzi; sono fatte salve le opere di interesse
particolare rispetto alle quali sussiste l'obbligo di
esecuzione e manutenzione a carico dei singoli
consorziati proprietari dei fondi cui le opere si
riferiscono.
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