Ecco un altro articolo "interessante" della legge sui riordini dei consorzi di bonifica, quello sulla contribuzione consortile, che attualmente lascia molto a desiderare ...
CAPO IV
Contribuzione consortile
Art. 20.
Catasto di bonifica e di irrigazione, piano di
classifica e perimetro di contribuenza
1. I beni immobili situati nel territorio dei
comprensori di bonifica e di irrigazione sono iscritti,
ai fini della imposizione dei contributi consortili di
cui all'articolo 22 della presente legge, nel catasto
di bonifica e di irrigazione istituito presso ciascun
consorzio, con l'individuazione del diritto di
proprietà nonché dell'eventuale titolarità di diritti
reali di godimento e di rapporti di locazione. Ogni
consorzio rilascia la certificazione ai titolari degli
immobili iscritti. L'iscrizione ha funzione di
certificazione e di pubblicità notizia.
2. Il catasto regionale unico è articolato in:
a) catasto terreni e fabbricati (CTF);
b) catasto irriguo (CI), che costituisce l'insieme
dei beni immobili su cui viene effettuata la richiesta
idrica stagionale ovvero degli immobili su cui viene
effettivamente utilizzata la risorsa idrica per la
medesima stagione di riferimento. L'utenza inserita
annualmente nel CI viene definita utenza irrigua (UI).
Il catasto irriguo per ogni comprensorio è rinnovato
annualmente, una volta concluso il periodo di
accoglimento delle richieste irrigue.
3. L'utenza inclusa nel CTF è definita utenza
consortile (UC). Per ogni utenza consortile è
riportato:
a) il riferimento all'immobile (comune, foglio, mappa
e particella);
b) la titolarità dell'immobile con la relativa
anagrafica;
c) l'eventuale titolarità di diritti reali di
godimento;
d) la superficie catastale;
e) la superficie parzializzata (superficie
effettivamente irrigabile);
f) i redditi catastali e la classe;
g) gli indici di beneficio scaturiti dal piano di
classifica.
4. La redazione, l'aggiornamento e la gestione del
catasto regionale unico è affidata all'ufficio
interconsortile, di concerto con il Dipartimento
regionale dell'agricoltura.
5. Ciascun consorzio può sottoscrivere apposite
convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'accesso
telematico alle banche dati ipotecaria e catastale, ai
fini dell'aggiornamento del CTF e della formazione dei
ruoli e degli elenchi degli aventi diritto al voto di
cui all'articolo 10. L'aggiornamento è effettuato,
altresì, attraverso l'accesso telematico al Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) nonché ai
registri delle conservatorie, ai sensi dell'articolo 31
della legge 13 maggio 1999, n. 133 e alle banche dati
delle altre pubbliche amministrazioni che detengono
dati utili all'aggiornamento del catasto.
6. Ciascun consorzio provvede all'istallazione di
apparecchi digitali per il controllo, la regolazione e
la misurazione della distribuzione idrica alle utenze
irrigue di ciascun comprensorio.
7. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura si dota
di una banca dati della bonifica e irrigazione del
territorio rurale, in cui sono raccolti e resi
accessibili dati e informazioni sui canali, sulle reti
irrigue e di scolo, sui manufatti idraulici, sulle
derivazioni e sulle concessioni di acqua irrigua,
avvalendosi dei dati in possesso dei rami competenti
dell'Amministrazione.
8. Ciascun consorzio predispone e adotta il piano di
classifica degli immobili ricadenti in ciascun
comprensorio consortile che individua, sulla base degli
indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, su
proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, i
benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e
di irrigazione, sulla base dei seguenti indici:
a) beneficio di presidio idrogeologico dei territori,
ovvero il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle
aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi
realizzati dai consorzi capaci di difendere il
territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di
regimare i deflussi montani e collinari della rete
idraulica minore;
b) beneficio di difesa idraulica di bonifica e
irrigazione, ovvero il vantaggio tratto dagli immobili
situati in ambiti territoriali di collina e di pianura,
regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica e
irrigazione;
c) beneficio di disponibilità irrigua, ovvero il
vantaggio tratto dagli immobili derivante da opere di
bonifica e di irrigazione e da opere di accumulo,
derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di
acque a uso irriguo. Costituisce inoltre beneficio il
vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori
serviti da acquedotti rurali.
I benefici della bonifica e dell'irrigazione possono
riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili
e devono contribuire a incrementarne o conservarne il
relativo valore.
9. Il piano di classifica inoltre:
a) stabilisce i parametri per la quantificazione dei
benefici di cui al comma precedente e determina i
relativi indici di contribuenza;
b) definisce, con cartografia allegata, il perimetro
di contribuenza, con l'individuazione degli immobili
soggetti al pagamento dei contributi consortili in
ragione dei benefici conseguenti all'azione di bonifica
e di irrigazione.
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