E "solo" dopo 30 anni dalla precedente legge di riordino dei consorzi di bonifica, che hanno visto Commissari uno dietro l'altro, senza che cambiasse qualcosa ... riecco i Commissari ...
Buona lettura ...
Art. 37.
Commissari straordinari dei consorzi
1. Con decreto del Presidente della Regione, da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge e con le medesime modalità di cui
all'articolo 36, è nominato un commissario
straordinario per ciascuno degli istituendi consorzi.
2. Con la nomina dei commissari straordinari gli
organi dei consorzi posti in liquidazione decadono.
Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui
al comma 1, ciascun commissario straordinario adotta,
fino alla costituzione degli organi consortili, in sede
di prima applicazione, lo statuto e i regolamenti di
organizzazione, funzionamento e amministrazione in
conformità agli schemi tipo di cui all'articolo
precedente.
3. Ciascun commissario straordinario esercita la
gestione del consorzio fino alle elezioni degli organi
di amministrazione ordinaria, che devono essere
costituiti non oltre novanta giorni dall'approvazione
dello statuto e dei regolamenti di organizzazione,
funzionamento e amministrazione. Entro il medesimo
termine ogni commissario straordinario predispone,
sentite le organizzazioni sindacali, il piano di
organizzazione variabile (POV). Esso tiene conto del
raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in
quiescenza del personale e determina il numero dei
dipendenti, distinti per qualifica, necessari per
l'assolvimento delle funzioni istituzionali del
consorzio di riferimento.
4. Successivamente all'approvazione dei POV di cui al
precedente comma 3, il personale a tempo indeterminato
e determinato di cui alle leggi regionali 30 dicembre
1977, n. 106, come modificata dalla legge regionale 6
aprile 1981, n. 49, 25 maggio 1995, n. 45, 30 ottobre
1995, n. 76 e all'articolo 30 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5, in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso i consorzi di
bonifica e irrigazione posti in liquidazione, transita
nei nuovi consorzi con il riconoscimento, ai fini
giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio, di
ruolo e previdenziale maturata.
5. Fino all'approvazione dei POV e al perfezionamento
delle procedure di transito del personale, i commissari
straordinari determinano le modalità di utilizzo del
personale negli istituendi consorzi.
6. Il mancato espletamento delle procedure di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 6
dell'articolo 18 della presente legge.
7. Resta salvo il ricorso alle forme di mobilità
regolate dalle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
8. Fatte salve le procedure di cui al precedente
comma 4, nelle more dell'approvazione dei POV, è
vietata ogni nuova assunzione sotto qualsiasi forma
nonché ogni progressione di carriera. Entro tale arco
temporale, al fine di perseguire il raggiungimento del
pareggio di bilancio, i consorzi, per il periodo
massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della
presente legge, operano sulla base della pianificazione
e programmazione vigente di cui al comma 8
dell'articolo 24 della presente legge.
9. Al fine di garantire la continuità del trattamento
di quiescenza dei dipendenti, i commissari straordinari
presentano richiesta di iscrizione dei nuovi consorzi
di bonifica e di irrigazione al Fondo di accantonamento
del trattamento di quiescenza dei dipendenti consortili
istituito presso l'ENPAIA.
10. I collegi dei revisori dei consorzi di bonifica e
di irrigazione posti in liquidazione continuano a
esercitare le proprie funzioni fino alla conclusione
degli adempimenti di competenza e comunque fino alla
nomina dei nuovi organi del consorzio.
CAPO VII
Liquidazione dei consorzi di bonifica e di irrigazione
Art. 38.
Commissari liquidatori
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo
rurale e la pesca mediterranea, entro novanta giorni
dalla nomina dei commissari straordinari di cui al
precedente articolo, sono nominati due commissari che
procedono alla liquidazione dei consorzi di bonifica e
irrigazione della Sicilia occidentale e della Sicilia
orientale. Con il medesimo decreto sono altresì
nominati sei commissari che procedono alla liquidazione
dei Consorzi soppressi così accorpati: Agrigento-
Trapani, Caltanissetta-Enna-Gela, Siracusa-Ragusa,
Catania-Caltagirone, Messina, Palermo.
2. I commissari liquidatori adottano gli atti ed
esercitano le funzioni proprie degli organi ordinari,
inclusi quelli di straordinaria amministrazione, e
provvedono all'atto dell'insediamento all'apertura di
conto corrente vincolato per le finalità di cui al
comma 7 dell'articolo 28 della presente legge.
3. La vigilanza e il controllo sulle operazioni di
liquidazione sono affidate all'Ufficio speciale per la
chiusura delle liquidazioni, istituito presso
l'Assessorato regionale dell'economia.
4. Le modalità di esercizio delle competenze
assegnate all'Ufficio speciale per la chiusura delle
liquidazioni sono disciplinate con apposito decreto
dell'Assessore regionale per l'economia da emanarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
5. I commissari liquidatori provvedono entro 30
giorni dalla nomina alla ricognizione:
a) dei beni immobili di proprietà della Regione
affidati in gestione a ciascun consorzio e da concedere
in comodato d'uso esclusivo agli istituendi consorzi;
b) dei beni immobili strumentali di proprietà della
Regione affidati in concessione ai consorzi di bonifica
posti in liquidazione, da concedere in concessione a
ciascun istituendo consorzio, sulla base della
delimitazione del comprensorio di bonifica servente;
c) delle procedure di gara in corso per la
realizzazione delle opere pubbliche di bonifica
strumentali all'esercizio dei compiti propri dei
consorzi e delle concessioni di esecuzione di opere
pubbliche in itinere, che devono essere trasferite in
capo agli istituendi consorzi, nello stato e fase in
cui si trovino;
d) accertano la dotazione organica.
6. La chiusura delle operazioni di liquidazione di
tutti i consorzi è accertata con decreto dell'Assessore
regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea di concerto con l'Assessore
regionale per l'economia, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
7. A seguito delle ricognizioni di cui al comma 5, al
fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica
per locazioni passive e degli spazi utilizzati dagli
istituendi consorzi, in attuazione dell'accordo Stato-
Regione del 14 gennaio 2021, i commissari liquidatori
sono tenuti a:
a) recedere dai contratti di locazione degli immobili
in disuso e dalle utenze ancora in corso;
b) procedere alla vendita degli immobili in disuso,
previa valutazione della loro non indispensabilità;
c) revisionare i canoni dei contratti di locazione
attive e passive attualmente in corso, nel rispetto
delle scadenze contrattuali.
8. I commissari liquidatori relazionano con cadenza
semestrale sullo stato di avanzamento della
liquidazione all'Assessore regionale per l'economia e
all'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo
rurale e la pesca mediterranea.
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