Ecco ancora altri articoli della Legge Regionale
sull’Agricoltura.
Art. 24. Norme per lo sviluppo delle buone pratiche
in agricoltura e sulla concessione delle provvidenze ai distretti
produttivi
Art. 25. Norme in materia di disciplina del “debbio”
(Impugnato dal Commissario dello Stato)
Art. 26. Norme in materia di Istituto sperimentale
zootecnico per la Sicilia (Impugnato dal Commissario dello
Stato)
Art. 27. Credito agevolato
Art. 28. Contributo carburante. Sicurezza in
mare
Art. 29. Osservatorio della pesca del
Mediterraneo
Art. 30. Modifica dell’articolo 147 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di Commissione
consultiva regionale della pesca
Art. 31. Finanziamenti agevolati per la
capitalizzazione di nuove cooperative agricole
Art. 32. Benefici alle imprese agricole soggette a
procedura concorsuale o vittime di usura
Art. 33. Norme in materia di funzioni dei Consorzi
di bonifica
Art. 34. Vincolo di destinazione delle aziende
agrituristiche
Art. 35. Agenzia per il Mediterraneo (Impugnato dal Commissario dello Stato)
Art. 24. Norme per lo sviluppo delle buone pratiche in
agricoltura e sulla concessione delle provvidenze ai distretti
produttivi
1. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari,
nelle proposte di modifica delle misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013
volte a sostenere l’affermazione delle buone pratiche agricole a tutela
dell’ambiente e del paesaggio, applica quanto disposto dall’articolo 17 del
Regolamento (CE) 20 settembre 2005, 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella
g.u.u.e. del 21 ottobre 2005, n. L 277, e dall’articolo 39 (4) dell’allegato del
predetto Regolamento (CE) 1698/2005.
2. I distretti produttivi agro-alimentari e della pesca
istituiti ai sensi della vigente normativa regionale possono rientrare tra i
beneficiari degli interventi dei programmi comunitari qualora specificatamente
individuati.
Art. 25. Norme in materia di disciplina del “debbio”
1. In attuazione della lettera f), dell’art. 185 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 dell’art. 13 del
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nella Regione è ammessa la
bruciatura di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo,
forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura come pratica
agricola, nell’ambito dell’azienda in cui si producono e fermo restando il
divieto per le aree individuate ai sensi della Direttiva 30 novembre 2009, n.
2009/147/CE pubblicata nella g.u.u.e. 26 gennaio 2010, n. L 20 e della Direttiva
21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 luglio1992, n. L 206.
2. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari,
d’intesa con l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto
da adottarsi entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disciplina l’utilizzo del ‘debbio’ quale buona e
normale pratica agricola, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 lettera f)
della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, pubblicata nella g.u.u.e. 22
novembre 2008, n. L 312 .
Art. 26. Norme in materia di Istituto sperimentale
zootecnico per la Sicilia
1. Dopo l’articolo 39 della legge regionale 3 novembre 1993, n.
30, è inserito il seguente:
‘Art. 39 bis – Competenze dell’Istituto sperimentale
zootecnico della Sicilia - 1. All’Istituto sperimentale zootecnico della
Sicilia, nell’ambito dei propri fini istituzionali e nell’interesse della
Regione, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:
a) progettazione, ricerca ed utilizzazione dei sottoprodotti
zootecnici;
b) progettazione e ricerca sui prodotti caseari del territorio;
c) didattica avanzata sul territorio per la caseificazione e
trasformazione dei prodotti derivati dalla carne;
d) messa a reddito delle aree disponibili, esclusivamente per
le finalità istituzionali dell’Ente, attraverso la promozione di: progetti
relativi alle aree mercatali e paesistiche; progetti relativi alle aree di
pubblica fruizione per manifestazioni ed eventi; progetti di sperimentazioni
agrarie; progetti tesi alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità
animale e vegetale siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
regionale;
e) curare ed assicurare le azioni di miglioramento zootecnico,
libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali per le specie e le
razze allevate in Sicilia in attuazione dei commi 7 e 8 dell’art. 6 della legge
regionale 5 giugno 1989 n. 12, introdotti dall’articolo 15 della legge regionale
18 maggio 1996, n. 33.’
Art. 27. Credito agevolato
1. All’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n.
16, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:
‘2 ter. L’Istituto regionale per il credito e la cooperazione
(I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere alle imprese operanti nel settore della
pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di
pescaturismo ed ittiturismo, gli interventi disciplinati dal proprio Regolamento
ed in particolare, crediti di esercizio agevolati, crediti a medio termine
agevolati per la capitalizzazione societaria, contribuiti in conto interessi su
operazioni bancarie di credito di esercizio, contributi in conto interessi su
operazioni di leasing, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di
consolidamento delle esposizioni debitorie, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della
Commissione, pubblicato nella g.u.u.e.del 25 luglio 2007, n. L 193’.
Art. 28. Contributo carburante. Sicurezza in mare
1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari
è autorizzato a concedere alle imprese del settore della pesca, come definite
dall’articolo 2 del regolamento (CE) 24 luglio 2007 n. 875/2007, della
Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 25 luglio 2007, n. L 193, un contributo
per la copertura delle spese sostenute per il consumo del gasolio per l'attività
di pesca e di acquacoltura, come si evince dal libretto carburante. Con decreto
dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari sono determinate
le aliquote di contributo e le modalità di erogazione dello stesso. Per le
imprese con sede legale ed iscritte nei Compartimenti marittimi delle isole
minori è prevista una maggiorazione dell'aliquota del contributo. Gli aiuti di
cui al presente comma sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal
predetto Regolamento (CE) 24 luglio 2007 n. 875/2007. Per le finalità di cui al
presente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di
3.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite
dallo Stato per gli anni dal 2002 al 20l0, ai sensi della legge 23 dicembre
1999, n. 499.
2. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari
è autorizzato a predisporre apposito bando, a favore di armatori con più di
cinque marittimi, imbarcati nello stesso natante, per l’acquisto di
apparecchiature di telemedicina al fine di assicurare il monitoraggio parametri
fisiopatologici dei marinai ed eventuali protocolli emergenziali, sentito
l’Assessore regionale per la salute. Per l’esercizio finanziario 2011, all’onere
derivante dalla presente disposizione, quantificato in 100 migliaia di euro, si
provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002
al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi alle condizioni e
limiti previsti dal Regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della
Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2009, n. L 193.
4. Per le finalità di cui al comma 6 dell’articolo 80 della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è
autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa di 1.000 migliaia di euro
cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni
2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
5. All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 le parole “attive nei comparti produttivi per i
quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi
di mercato” sono sostituite dalle parole “in difficoltà a causa dello stato di
crisi del comparto agroalimentare”;
b) al comma 7 dopo le parole “ammettere ad agevolazione,” sono
aggiunte le seguenti: “tra le quali sono incluse i costi di energia elettrica
per la captazione e la distribuzione di acqua irrigua”;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Gli aiuti di cui
al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento
(CE) 20 dicembre 2007 n.1535/2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e.
21 dicembre 2007, n. L337.”.
Art. 29. Osservatorio della pesca del Mediterraneo
1. Per l’esercizio finanziario 2011 le spese per l’attività
dell’Osservatorio della pesca del Mediterraneo di cui all’articolo 7 della legge
regionale 20 novembre 2008, n. 16, sono incrementate di 50 migliaia di euro, cui
si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal
2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
Art. 30. Modifica dell’articolo 147 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di Commissione consultiva
regionale della pesca
1. L’articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, è sostituito dal seguente:
‘Art. 147 - Commissione consultiva regionale della
pesca. 1. E' istituita la Commissione consultiva regionale della pesca
(CCRP), presieduta dall'Assessore regionale per le risorse agricole e
alimentari, e composta da:
a) il dirigente generale del Dipartimento regionale degli
interventi per la pesca che la presiede in caso di assenza o impedimento
dell'Assessore;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati
dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi nel settore della pesca;
c) cinque rappresentanti delle associazioni delle cooperative,
designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;
d) tre rappresentanti delle imprese di pesca designati dagli
organismi regionali maggiormente rappresentativi;
e) un rappresentante dell'industria ittica designato
dall’organismo regionale maggiormente rappresentativo;
f) tre esperti scelti dall'Assessore regionale per le risorse
agricole e alimentari con documentata esperienza in materia di pesca,
pescicoltura e/o di economia peschereccia;
g) un rappresentante designato dall'Osservatorio della pesca
del Mediterraneo, scelto tra i componenti con documentata esperienza in materie
finanziaria, economica e giuridica;
h) due rappresentanti delle organizzazioni di produttori della
pesca maggiormente rappresentative delle marinerie siciliane;
i) due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche,
operanti in Sicilia, di cui uno designato dall’Istituto Talassografico;
l) il responsabile della struttura siciliana dell’ Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o un suo delegato;
m) un docente per ciascuna delle quattro università siciliane
designato dal rettore.
2. La Commissione è costituita e disciplinata con decreto
dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari e resta in carica
tre anni.
3. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né
rimborso.’.
2. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari
adotta il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 147 delle legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, come sostituito al comma 1, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In sede di ricostituzione della
Commissione il decreto è adottato almeno trenta giorni prima della scadenza.
Art. 31. Finanziamenti agevolati per la capitalizzazione
di nuove cooperative agricole
1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le
imprese agricole, l’IRCAC è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati per
la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali
previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione,
pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative
operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della
Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337, per le
cooperative operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
2. Beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole
costituite da non oltre un anno operanti in Sicilia.
3. La durata del finanziamento non può essere superiore ad otto
anni.
4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30
per cento del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di
Stato dalla Commissione europea per l’Italia, vigente alla data della delibera
di concessione del finanziamento.
5. L’importo del finanziamento non può essere superiore a
10.000 euro per ogni impresa aggregata.
6. Per l’attuazione del presente articolo si utilizzano le
disponibilità del fondo unico dell’IRCAC costituito ai sensi dell’articolo 63
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
Art. 32. Benefici alle imprese agricole soggette a procedura
concorsuale o vittime di usura
1. I benefici di cui al comma 1 bis dell’articolo 16 della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, introdotto dall’articolo 5, di cui al
comma 1 dell’articolo 7 e di cui al comma 1 dell’articolo 15, si applicano
altresì alle imprese agricole oggetto di procedure concorsuali, secondo quanto
disposto dal comma 43 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98
convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, o vittime di usura, ai sensi della
legge 7 marzo 1996, n. 108 e della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
Art. 33. Norme in materia di funzioni dei Consorzi di
bonifica
1. Ai consorzi di bonifica possono essere affidati compiti di
manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre
che forestali ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e
ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 34. Vincolo di destinazione delle aziende
agrituristiche
1. II vincolo di destinazione previsto dall’articolo 15 della
legge regionale 26 febbraio 2010 n. 3 e dall’articolo 18 comma l della legge
regionale 9 giugno 1994 n. 25, è ridotto a cinque anni dalla data del
provvedimento di concessione del contributo.
2. Per le aziende agrituristiche che sono già sottoposte ad un
atto di vincolo di durata decennale e che riceveranno contributi pubblici, la
durata del nuovo vincolo di destinazione è assorbita dal precedente, se il
periodo vincolativo rimanente è pari o superiore a cinque anni.
Art. 35. Agenzia per il Mediterraneo
1. L’Agenzia per il Mediterraneo, società a responsabilità
limitata con scopo consortile non lucrativo, con sede legale in Palermo,
costituita nel 2008 dai Gruppi di azione locale siciliani, organismi intermedi
nell’attuazione dei programmi operativi regionali dei fondi strutturali, con un
progetto finanziato dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, quale
soggetto giuridico comune per la cooperazione regionale ed extraregionale,
fornisce il supporto operativo alla realizzazione di politiche di rete per
superare la frammentazione delle competenze in materia di sviluppo locale; per
dare efficacia ed efficienza al processo di animazione, programmazione, gestione
e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo; per realizzare l’integrazione e
la complementarietà degli strumenti finanziari e dei progetti di cooperazione,
ricerca e sviluppo, promossi dai dipartimenti regionali, dagli organismi
intermedi ed altri soggetti istituzionali e non.
2. Entro il primo semestre di ogni anno, l’Agenzia per il
Mediterraneo presenta al Governo il rapporto di monitoraggio sull’integrazione e
complementarietà delle politiche di sviluppo locale.
3. Per l’espletamento dell’attività istituzionale dell’Agenzia
per il Mediterraneo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la
concessione di un contributo di 100 migliaia di euro, cui si fa fronte con
risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai
sensi della legge 23 dicembre 1999, n.499.
art. 34, sul vincolo di destinazione per l'agriturismo: la Sicilia aveva uno strumento che rendeva meno vergognoso il finanziamento di mere ristrutturazioni di ville rurali a quasi totale carico del cittadino-contribuente (spacciate per agriturismi) e lo ha tolto! Poi ci mancano i soldi per mettere il territorio in sicurezza ed evitare danni e vittime...
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