Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di ieri, la n. 283, è stato pubblicato:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 ottobre 2011ALIMENTARI E FORESTALI
Modifica al decreto 8 agosto 2008, n. 2553, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
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ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del
Consiglio, del 25 maggio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro
delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con
decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti
emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, concernente
le disposizioni nazionali di attuazione del regolamenti CE n. 479/08
del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda
l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione
dei vigneti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 223 del 23 settembre 2008;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, n. 1990, che modifica
il comma 2 dell'art. 1 e il comma 5 dell'art. 8 del citato decreto
ministeriale n. 2553/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 230 del 3 ottobre 2009;
Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. n. 1488, con la
quale e' stato notificato alla Commissione europea il programma
quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo;
Vista la nota ministeriale 30 giugno 2011, prot. n. 4651, con la
quale e' stata notificata alla Commissione europea la modifica al
suddetto programma;
Considerata la necessita', per quanto riguarda la misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti, di rideterminare i
livelli massimi di aiuto forfettario per ettaro adeguandoli in base a
criteri oggettivi, quali l'aumento del costo del lavoro e degli altri
fattori che concorrono alla realizzazione dell'investimento;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 22 settembre 2011;
Decreta:
Art. 1
1. Il comma 5 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2008,
n. 2553, e' sostituito dal seguente: «5. A decorrere dalla campagna
2011/2012 l'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in
ciascuna regione o provincia autonoma non puo' superare euro
12.350,00 ad ettaro. Nelle regioni di convergenza, l'importo medio e'
pari a euro 13.500,00 ad ettaro.».
Art. 2
1. Il comma 8 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2008,
n. 2553, e' sostituito dal seguente: «8. Le spese eleggibili sono
quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione
delle domande.».
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per
la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2011
Il Ministro: Romano
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 9, foglio n. 44
Dichiarato stato di calamità per aiutare agricoltori
RispondiEliminahttp://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4473
"È stato dichiarato lo stato di calamità a seguito delle piogge alluvionali che hanno colpito alcuni territori delle Regioni Veneto, Calabria e Sicilia, causando danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei mesi di ottobre 2010, febbraio e marzo 2011. In questo modo, gli agricoltori situati nei territori delimitati potranno far fronte ai danni subiti alle strutture aziendali, alla ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte, grazie agli aiuti recati dal Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102".
REGIONE SICILIA - Provincia di Messina, Comuni di: Ali', Ali' Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza D'agro', Francavilla Di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Giardini-Naxos, Graniti, Itala, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, Motta Camastra, Nizza Di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Roccella Valdemone, Sant'alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa Di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina. A seguito delle piogge alluvionali verificatesi dal 28 febbraio al 5 marzo 2011.