16 luglio, 2012

L'equiparazione

Più di una volta colleghi mi hanno chiesto se noi agronomi siamo equiparati, per i vari benefici di legge, ai coltivatori diretti.
La risposta è sì, e l'equiparazione è totale!
La questione mi è stata ancora una volta sollevata dal collega dott. agr. Enrico Catania: ebbene, caro Enrico, ti confermo che l'equiparazione è totale!
E non è solo l'art. 7 della legge 203 del 03.05.1982 a sancirlo, articolo che così recita "Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando, la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente.Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni", ma sono anche diverse sentenze della Corte di Cassazione che ne ha ribadito il concetto dichiarando che l'equiparazione è totale con proprie sentenze n. 523/80, 2213/76, 3825/76 e 3718/71.

1 commento:

  1. Si, ma dove si stabilisce che l'equiparazione prevista per la legge 203, che regola i contratti agrari, si estenda anche a tutte le altre leggi, tanto da renderla una equiparazione totale?
    Nell'art.7 più volte si legge: "ai fini della presente legge".

    Probabilmente le sentenze della Cassazione sono più eplicite e chiarificatrici.

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