02 maggio, 2016

Sulla tassa di successione, 9° puntata

E dopo la lunga "disamina" ecco la notizia, ancor più brutta di tutta la tassa stessa di successione: il Governo, sempre a caccia di tasse, prepara un forte inasprimento.
Infatti sembrerebbe allo studio una tassazione così (Firenzepost, Quifinanza):

SUCCESSIONE –  La base imponibile della nuova imposta di successione sarà sempre costituita dal valore complessivo dell’eredità. L’ammontare della tassa, però, si determinerà applicando le seguenti aliquote:
– 7%: per il coniuge ed i parenti in linea retta (genitori e figli), con una franchigia massima di 400.000 euro (vuol dire che il tributo si paga sul valore che eccede questa soglia). Attualmente, l’aliquota è al 4%, e la franchigia a un milione di euro;
– 8%, per fratelli e sorelle, con una franchigia di 100.000 Euro; attualmente, l’aliquota è al 6%, e la franchigia è uguale;
– 10%, senza franchigia, per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado; attualmente la franchigia è pari al 6%;
– 15%, senza franchigia per gli altri soggetti; attualmente la franchigia è pari all’8%.

Ma le novità non finiscono qui: se il valore del patrimonio ereditario supera i 5 milioni di euro, le aliquote saranno pari al:
– 21%, per coniuge, genitori e figli;
– 24%,per fratelli e sorelle;
– 30%, per tutti gli altri parenti sino al 4° grado;
– 45%, per gli altri soggetti.

VALORE DELL’ASSE EREDITARIO –  Il valore del patrimonio ereditario viene determinato non solo in base a conti correnti, depositi, ed a tutti i beni mobili del defunto, ma anche in base agli immobili posseduti. In particolare, il valore degli immobili ai fini dell’imposta sulla successione si calcola a partire dalla  rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:
– 110, per la prima casa;
– 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi A/10 e C/1);
– 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
– 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
– 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Il valore dei terreni non edificabili si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.

1 commento:

  1. Personalmente ho trovato l'argomento trattato molto interessante. Il finale poi è la ciliegina sulla torta (che si mangeranno altri).

    Cordialità, Daniele.

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