14 marzo, 2017

L'olio di oliva è a rischio incendio?

Ricevo da Onofrio Martorana,  del Consorzio di Filiera Olivicola Sicilia, e pubblico:

Carissimo dott. Vigo sono un lettore del suo blog e le faccio i complimenti perchè quando si vuole avere notizia su qualsiasi argomento, inerente l'agricoltura, il suo blog è un valido riferimento. Io sono presidente di una cooperativa agricola del Palermitano, contiamo un migliaio di soci ed il nome è Consorzio di Filiera Olivicola "SICILIA", operiamo su tutta la filiera olivicola. 

L'annata 2016/2017 è stata una annata disastrosa perchè non si sono prodotte olive, siamo nell'area Dop Val Di Mazara, proprietari di uno stabilimento in Casteldaccia in provincia di Palermo e siamo preoccupati per l'articolo comparso nel sito Teatro Naturale dove  informa che, entro il mese di Ottobre, tutti i frantoi oleari d'italia devono chiedere una autorizzazione antincendio prevista dal d.p.r. 151/2011, ebbene questa è una ulteriore ingiustizia ed un spreco di denaro, che fra l'altro non c'è. Personalmente ho scritto al Teatro Naturale dove hanno pubblicato il mio articolo, ma il commento del redattore conclude dicendo che allo stato attuale si crede improponibile che i vigili del fuoco o il Ministero degli Interni tornino sui propri passi, questo mio scritto vuole essere una richiesta a lei di pubblicare sul suo blog l'articolo che ho trasmesso a tante amministrazioni e politici, tra tutti, solo l'onorevole Giuffrida è stata cosi cortese di risponderci, dicendo che si sarebbe fatta carico di organizzare un incontro con i vigili del fuoco, ma considerando che il suo blog viene letto da migliaia di persone le chiedo, se lo ritiene interessante, la pubblicazione delle mie riflessioni e cioè che, a mio parere, i frantoi oleari non dovrebbero richiedere quest'autorizzazione in quanto l'allegato 1, punto 12 del decreto in questione parla di olii combustibili con un punto di infiammabilità superiore a 65 gradi, per capacità geometrica complessiva  compresa tra un metro cubo e nove metri cubi. Considerato che l'olio di oliva ha caratteristiche diverse, da quelle identificate da tale allegato 1, al punto 12, come si evince dal regolamento comunitario del 18/12/2006 n. 1907, che ne indica le caratteristiche, i vigili del fuoco (che rispondono, dalle loro Faq, ad una precisa domanda relativa ai Frantoi Oleari, che gli oli di oliva rientrano nel punto 12 dell’Allegato 1 del D.P.R. 151/2011), o il Ministero degli interni dovrebbero prendere atto di quanto esposto e fare una comunicazione escludendo i frantoi oleari che detengono depositi di olio di oliva.

Si Riporta la FAQ presente nel sito dei Vigili del Fuoco:
Attività 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di capacità > 1 m3.
Domanda:
Un frantoio oleario, per la molitura di olive e produzione olio e che detiene olio extravergine d'oliva superiore a 25 mc, è soggetto al d.P.R. 151/2011?
Risposta:
Il deposito di olio in un frantoio può essere ricompreso al punto 12 dell'allegato al d.P.R. 151/2011 in funzione della quantità depositata.


allego il mio articolo pubblicato da Teatro Naturale: 

Spett. Redazione,
dalle vostre pubblicazioni si evince, con molta chiarezza, che i frantoiani dovranno  presentare un progetto per acquisire la certificazione antincendio, entro il mese di ottobre 2017, DPR 151/2011 che definisce le norme antincendio, e nel caso specifico la parte che riguarda l'obbligo a tele adempimenti da parte dei frantoi oleari, come si potrà leggere nelle note seguenti, i Vigili del Fuoco hanno considerato gli olii di oliva soggetti alle norme antincendio, mettendoli sullo stesso piano dei combustibili fossili o gas combustibili malgrado le caratteristiche dei suddetti olii non si avvicinano minimamente a quelli degli altri prodotti comparati.
Il punto 12 dell'allegato 1 del d.p.r. 151/2011 secondo l'interpretazione dei Vigili del Fuoco, deve comprendere gli olii di oliva malgrado sia stato dimostrato ampiamente che questi ultimi non soddisfano i parametri indicati al punto 12 in questione (come si potrà verificare dalla scheda di sicurezza dell'olio di oliva), ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, nelle informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali e indicazioni generali, è scritto:
cambiamento di stato: Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: >ca. 350 °C;
punto di infiammabilità: 288 °C;
temperatura di accensione: >240 °C;
pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo;
densità a 20 °C: 0,91 g/cm3;
solubilità in/Miscibilità con acqua: Insolubile
per cui pare del tutto chiaro che l'olio di oliva alimentare non dovrebbe essere inserito nei prodotti dell'art. 12.
Se volete essere cosi gentili di pubblicare questo mio scritto affinché qualcuno possa ragionare su quanto detto, un caro saluto
Cav. Onofrio Martorana
Si auspica che si possa organizzare un incontro tra le parti (Ministero degli Interni, Vigili del Fuoco e rappresentanti della filiera olivicola per far sì che si possa fare chiarezza su fatti che sembrano già palesemente chiari. L’olio di oliva non possiede alcuna delle caratteristiche indicate nel Punto 12 dell’Allegato 1 del D.P.R. 01 Agosto 2011:

Allegato 1 - Punto 12:
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di ca-pacità geometrica complessiva superiore a 1 m3 liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3
Le temperature di infiammabilità e di autoaccensione dell'olio d'oliva sono rispettivamente a 288 e 240 gradi. Molto alte, quindi. 
Soprattutto, però, l'olio d'oliva non è un liquido diatermico, requisito posto per tutte le fattispecie considerate, per rientrare nella norma. 

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione dedicatami.
Cordialmente

Onofrio Martorana




2 commenti:

  1. In ogni caso l'attività lavorativa di deposito di olio di oliva e/o frantoio in materia di antincendio è stata sempre disciplinata dal DM 10/03/1998 che indica numero di mezzi di estinzione, vie di esodo, gestione della sicurezza, etc. . Purtroppo oggi conservare più di mille litri di olio di oliva rientra nell'ambito di applicazione del DPR 151/2011 ed quindi è soggetto al deposito di un progetto antincendio al Comando dei VVFF competente per territorio. Al momento l'unica strada è chiedere al Ministero dell'Interno una deroga sull'applicazione del DPR 151/2011 per gli olii di oliva (come hanno fatto per gli alberghi, i day hospital, etc.) in attesa dell'emissione di un'apposita normativa verticale che semplifichi e dia i requisiti minimi di resistenza al fuoco, aerazione dei locali e numero minimo di mezzi di estinzione mobili coniugando anche la possibilità di conservazione indicata dai disciplinari (atmosfera controllata, temperatura, etc.).

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  2. Si dovrebbe prendere in considerazione la reale pericolosità del rischio che potrebbe comportare l'olio di oliva e non stare a soffermarsi ad una semplice lettura di una norma che racchiude alcune attività nella sfera del rischio generico, dettata dalla paura di dover commettere l'errore di sbagliare, in altri termini facciamo ricadere il discorso in maniera generica, tanto mica dobbiamo spendere noi se bisogna adeguarsi ad una norma di imposizione

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