Ecco cosa prevedeva l'art. 13 (comma 4) del Decreto Omnibus L. 178/2002 che citavo nel post di ieri, leggano i deputati regionali, leggano i parlamentari nazionali, e legga l'assessore all'agricoltura ...
Riporto in copia/incolla:
4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.
4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis che nel periodo 1995-1999, per almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o hanno ottenuto il nulla-osta regionale per beneficiare delle medesime provvidenze, sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l' irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.
4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
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